ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE – HAREC – LEVEL A – CEPT TR 61-02

Molti radioamatori, venendo in Sede, chiedono spesso se il foglio di “nulla osta” dell’Autorizzazione Generale rilasciato dall’Ispettorato Territoriale valga anche al di fuori del territorio Nazionale. La risposta è ovviamente NO!

Il motivo è molto semplice. Quel “classico foglietto” (spesso compilato a penna) in formato A4 che riporta le informazioni circa la Patente di Radiamatore, del nominativo assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico e i propri data anagrafici, non rispetta quelle che sono state le direttive di unificazione dei Paesi aderenti alla CEPT, fin dal 2005.

Infatti, in applicazione della Raccomandazione CEPT 61-02, recepita dal Decreto del Ministro delle Comunicazioni 27 luglio 2005, la patente contiene la dicitura “HAREC” e il proprio Ispettorato, dietro apposita richiesta (SUB ALLEGATO H), provvederà al rilascio del relativo certificato “HAREC” (SUB ALLEGATO B del Codice delle Comunicazioni).

Dal 2005 il Certificato è richiedibile presso il proprio Ispettorato Territoriale.

In buona sostanza, tale certificato risulta necessario quando si voglia operare al di fuori del territorio italiano, in uno dei Paesi che hanno recepito tale Raccomandazione. Inoltre, il Certificato “HAREC”, nella forma di un cartoncino A4 di colore azzurro, essendo tradotto anche in diverse lingue, è anche comprensibile in territorio straniero dove si intenda operare o richiedere una licenza temporanea.

Per richiedere il Certificato “HAREC” è possibile compilare il SUB ALLEGATO H apponendo una marca da bollo da 16,00 e allegandone un’altra che verrà poi collocata sul Certificato.

Infine, ricordo che tale Certificato ha la stessa durata del “classico foglietto” del nulla osta, ovvero 10 anni, pertanto alla scadenza andrà richiesto nuovamente con la stessa procedura (e gli stessi costi).

Spero di aver fatto cosa gradita a quanti avessero ancora dubbi.