LE SEZIONI COME ARTICOLAZIONI LOCALI PER LA LEGGE 266/91

Le recenti normative in materia di Volontariato e Protezione Civile impongono alle Associazioni e alle loro rispettive (ed eventuali) articolazioni locali (sezioni, comitati, distretti, delegazioni, circoli…) di adeguare i propri statuti sociali.

Dal 1° Agosto 2013, come risulta dal tabulato aggiornato al 15 Dicembre 2014 del Dipartimento di Protezione Civile. l’ARI è inserita nell’Elenco Centrale del volontariato.

La Direttiva del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale del 9 Novembre 2012, pubblicata sulla G.U. n. 17 del 1° Febbraio 2013, consente l’iscrizione all’elenco territoriale (ex Albo Regionale), tra le varie tipologie di Organizzazioni, anche alle “Articolazioni locali delle Organizzazioni di Volontariato, purchè costituite e registrate ai sensi della Legge 266/91, aventi diffusione nazionale”.


Inoltre la stessa direttiva recita: L’iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il  presupposto necessario  e  sufficiente  per  l’attivazione  e   l’impiego   delle organizzazioni da parte delle autorita’ locali di  Protezione  Civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i  comuni),  anche ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. Possono iscriversi negli elenchi territoriali del  volontariato  di Protezione Civile:
a) le organizzazioni di volontariato costituite  ai  sensi  della legge n. 266/1991 aventi carattere locale;
b)  le  organizzazioni  di  altra  natura  purche’  a  componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;
c) i gruppi comunali e intercomunali;
d) le articolazioni  locali  di  organizzazioni  ricadenti  nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.
Possono,  inoltre,  iscriversi   negli   elenchi   territoriali   i coordinamenti   territoriali   che   raccolgono   piu’   gruppi    od organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali  o  provinciali.  Un medesimo coordinamento puo’ comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate.


Questo significa che una Sezione ARI deve innanzitutto dotarsi di un Atto Costitutivo e di uno Statuto, entrambi in linea con la Legge 266/91 e ovviamente in armonia con lo Statuto Sociale e il Regolamento di Attuazione dell’ARI Nazionale.
Le Sezioni costituite a mezzo atto notarile possono utilizzare l’atto già redatto, valido a tutti gli effetti come Atto Costitutivo.
Quelle che si sono costituite prima del 1991 a mezzo scrittura privata non registrata, possono depositare tale scrittura.
(I regolamenti di Sezione, se redatti con la griglia dell’ARI Nazionale sono compatibili con lo Statuto Sociale e il Regolamento di Attuazione, ma non con la Legge 266/91, che definisce particolari parametri).

Tali documenti, corredati da:
Verbale Assemblea dei Soci (con presenza di almeno i 1/3 per legge)
– Verbale del Comitato Regionale di appartenenza (approvazione dello Statuto di Sezione)
– Statuto Sociale e Regolamento di Attuazione dell’ARI Nazionale
– Regolamento dell’ARI-RE Nazionale
– Regolamento del Comitato Regionale

andranno depositati presso l’Agenzia delle Entrate territoriale.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 266/91, sia il deposito che la registrazione degli atti sono gratuiti.

Da quel preciso momento la Sezione ARI, o meglio l’Organizzazione di Volontariato denominata “Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di XXXXX” sarà legalmente costituita e ad essa verrà assegnata un Codice Fiscale.

Dopo un anno di attività, è possibile fare richiesta di iscrizione nell’Elenco Territoriale (ex Albo Regionale) delle Associazioni di Volontariato (Terzo Settore) della propria Regione.
L’istruttoria, a seconda delle Regioni può variare dalle 4 settimane ai 3 mesi.

Se tutto è andato bene, una volta iscritto nell’Elenco Territoriale, si può richiedere l’iscrizione all’Elenco delle Associazioni di Volontariato e Protezione Civile.
Tra i requisiti fondamentali c’è il possesso di un mezzo che può essere di proprietà o in comodato d’uso da parte di un Ente Pubblico.

In caso di dubbi in ogni Regione esiste il CSV (Centro Servizi al Volontariato) che gratuitamente potrà consigliare al meglio e fornire la griglia di uno Statuto tipo da integrare con il Regolamento di Sezione.

La Sezione ARI di Nocera Inferiore è a disposizione per inviare uno statuto tipo che ha preparato appositamente per le Sezioni ARI della Campania che volessero regolarizzarsi ai sensi della L. 266/91, ricordando che lo Statuto deve prevedere l’attività di Radiocomunicazioni d’Emergenza nell’ambito della Protezione Civile come attività secondaria, in quanto lo spirito costitutivo del nostro Sodalizio è la divulgazione e la ricerca scientifica e tecnica.

Lo Statuto tipo può essere adattato facilmente anche per le Sezioni ARI fuori dalla Regione Campania.

La struttura ARI-RE è una struttura interna all’ARI che organizza e gestisce le attività di Radiocomunicazioni d’Emergenza.

Gianluigi Prospero Ferrara, IZ8EWB
Responsabile ARI-RE – Sezione ARI di Nocera Inferiore